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Cassazione 1394/2000

CANI: DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Per la Corte se e' uno solo a lamentarsi non si turba la quiete pubblica

Il cane puo' disturbare il vicino di casa

(Cassazione 1394/2000)

È inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete pubblica se il suo cane abbaia in continuazione: se gli ululati non disturbano "una pluralità di persone", ma solo il vicino, "il fatto non sussiste". Questo è in sostanza il principio affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di Cassazione, che ha annullato – perché "il fatto non sussiste" – la condanna per disturbo alla quiete pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna al proprietario di un cane che con i suoi ululati turbava la tranquillità dei vicini di casa. La Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato disturbava un solo nucleo familiare, quello del vicino di casa del suo proprietario, mentre l’art.659 del codice penale tutela "la pubblica tranquillità" e, pur non essendo richiesto che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, "è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". (6 marzo 2000)

Sentenza della Prima Sezione Penale n.1394/2000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE (…)

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto da B. P. avverso la sentenza del 17/05/1999 della Corte di Appello di Bologna.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.5.99 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 28.10.97 determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a B. P. per il reato di cui all'art.659, comma 1, c.p. [1], ascrittogli "perché, non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare di C. T. e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino al 18.7.1995".

La Corte di Appello, su richiesta dell’appellante, eliminava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che era stato liquidato in complessive lire 3.046.650.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il B., tramite il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto di cui all’art.84 Legge 869/81 [2] che prevede che l’imputato sia informato della possibilità di procedere ad fin dal momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente alla scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato potrà presentare domanda di oblazione"; b) la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte di merito che non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare da una parte che il cane dell’imputato abbaiava per rispondere all’abbaiare di altro cane appartenente alla parte offesa e dall’altra che il cane del B. nonostante accertamenti e controlli esperiti nell’arco di 50 giorni non aveva creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione dei vigili urbani di Reggio Emilia del 13.9.96; c) la violazione dell’art.659, comma 1, c.p., che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudine a propagarsi disturbando così più persone ed incidendo sulla pubblica tranquillità

Motivi della decisione

L’ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare meritevole di accoglimento.

Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art.659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (v. Cass. Sez.I 6.3.97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte, distante da altri edifici

Il comportamento omissivo dell’imputato integra tutt’al più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Il carattere assorbente del motivo di ricorso testé accolto esime dall’esame delle rimanenti doglianze

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Roma, 9 dicembre 1999.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2000.

NOTE:1. L’art.659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) dispone: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 600.000".
 2. La legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale) ha attuato la depenalizzazione di reati e contravvenzioni.

3. L’oblazione è una causa di estinzione delle contravvenzioni. È prevista dall’art.162 c.p. in relazione alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda. Consiste nel pagamento volontario, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa e delle spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Cani e gatti in condominio

Molte persone che avvertono l’esigenza di vivere con un amico a quattro zampe o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali. In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.

La legge. La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita: «È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo». Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: «i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari». I divieti. Un’altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio l’assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.

I diritti. Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l’accertamento dell’effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell’igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali. L’abbaio. C’è poi la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000: «Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino ”il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato ”è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».

La scelta. Naturalmente nella scelta dell’animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche.

Pagina a cura di:
Dott. Maurizio Naldini

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