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         ABROGATA

         LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 8-09-1987 REGIONE LOMBARDIA

Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 36 del 9 settembre 1987
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 9 settembre 1987


ARTICOLO 1
1. Presso l'USSL sede del servizio veterinario è istituita l'anagrafe del cane.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani è tenuto a denunciare al Comune di residenza il possesso dell' animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.
3. Il Comune, con scadenza trimestrale, trasmette all' anagrafe i dati raccolti ai sensi del precedente comma.

ARTICOLO 2
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia, il numero dell'USSL e un numero progressivo.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei veterinari ufficiali delle USSL ovvero da veterinari autorizzati, indicati da Enti o Associazioni di volontariato nei distretti e, dove possibile, nelle sedi dei Comuni.
3. I dati concernenti i cani iscritti sono elaborati dalla USSL anche ai fini dell'attivazione del sistema informativo regionale.
          
ARTICOLO 3
 
1. I servizi veterinari delle USSL, servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati, anche ai fini di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, quando richiesti dai proprietari o detentori, predispongono interventi preventivi e successivi, finalizzati al controllo delle nascite della popolazione canina e felina.
 

 
ARTICOLO 4
 
1. La Regione predispone ed attua sentite le USSL e le Associazioni di volontariato, programmi annuali di informazione e di educazione da svolgere anche nelle scuole, finalizzati a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell' ambiente e il rispetto degli animali stessi.
 
 
ARTICOLO 5
 
1. I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni di vigilanza sull' osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
 2. Per i compiti di cui al comma precedente i predetti Enti possono utilizzare a titolo volontario e gratuito guardie zoofile dell'ENPA e i soci delle altre Associazioni zoofile, in base ad apposito regolamento regionale che fissi le modalità di partecipazione del volontariato.
 3. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria.
          
ARTICOLO 6
 
1. I cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere gratuitamente i cani ospitati nei canili pubblici; all'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.
 
 
ARTICOLO 7
 
1. Alla vigilanza ed ispezione nella materia prevista dalla presente Legge provvedono gli addetti al servizio sanitario ai quali sia stato attribuito, ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 1984 all' art. 8, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè gli addetti alla vigilanza igienico sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 64 del 1981.
 

 
ARTICOLO 8
 
1. La Giunta Regionale, anche su richiesta degli Enti Responsabili dei servizi di zona, realizza corsi di formazione ed esami per guardie ecologiche in materia di protezione degli animali al fine di assicurare il controllo sull' applicazione della presente Legge su tutto il territorio regionale.
 
 ARTICOLO 9
 
1. Chi alla data dell' entrata in vigore della presente Legge sia proprietario o detentore di cani non denunciati presso il Comune deve procedere alla iscrizione di cui all'articolo 1 entro i successivi sei mesi.
 2. L' iscrizione all'anagrafe dei cuccioli deve avvenire entro i primi tre mesi di vita.
          
ARTICOLO 10
 
1. Ferme restando le disposizioni penali di cui all'artº 727 cp, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 della presente Legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.
 2. L'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente sono attribuite ai sensi dell'art. 1, secondo comma della Legge Regionale n. 90 del 1983 agli Enti Responsabili di Zona.
 

 
ARTICOLO 11
 
1. A decorrere dall' esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per le finalità di cui al precedente: 1. Art. 4;2. Art. 8.
 2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma, punto 1), si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1988 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, primo comma, della LR 34/ 78.
 3. Agli oneri derivanti dall' attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, punto 2), si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1988 mediante impiego delle somme che verranno stanziate, con le modalità di cui all'art. 66, della LR 95/ 80, ai capitoli 1.3.2.2.2.1287 << Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti dalle iniziative di formazione professionale, 2o e 3o quadrimestre anno scolastico in corso >> e 1.3.3.2.2.2141 << Spese per l' attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - I quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso >> che saranno iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.
 4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, punto 1), alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità 2, attività 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sarà istituito per memoria il capitolo 1.3.2.2.2.2393 << Spese per le attività di informazione e di educazione da svolgersi anche nelle scuole per sensibilizzare alla difesa dell' ambiente ed al rispetto degli animali >>.
 5. Salvo quanto disposto dal precedente primo comma, le spese per l'attuazione della presente Legge sono sostenute dalle USSL, sedi dei servizi veterinari nelle quali è istituita l'anagrafe del cane. Al finanziamento dei relativi oneri si provvede mediante impiego del Fondo sanitario nazionale - quota corrente - spettante alla Regione Lombardia.
 

 
ARTICOLO 12
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge i Comuni sono tenuti a trasmettere alla USSL nella quale è istituita l'anagrafe i dati relativi al ruolo della tassa sui cani. La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.
          

         Milano, 8 settembre 1987 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del28 luglio 1987 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 2 settembre 1987 prot. n. 20802/ 1740) 

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