Statuto a costituzione dell'Associazione
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata “LAIKA & BALTO associazione tutela cani abbandonati e altri animali” (in seguito chiamata “Associazione”) ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale.
Articolo 2
L'Associazione ha sede attualmente in Sesto Ulteriano (Mi), via C. Pisacane 22. La sede potrà essere trasferita nell’ambito della stessa provincia con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni, rappresentanze o uffici corrispondenti anche in altre città d'Italia, mediante delibera dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata
OGGETTO (scopi e finalità)
Articolo 4
4.1 L’Associazione è di volontariato, è apolitica ed apartitica, non ha scopi di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale per la tutela e il rispetto degli animali bisognosi e per la valorizzazione dell’ambiente. Ha democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone;
- di dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione;
- di partecipare con altre associazioni o Enti ad iniziative socio educative per la tutela degli animali e il rispetto della natura;
- di accogliere e di affidare i cani abbandonati ospitati nei canili pubblici, cani o gatti di proprietari che non possono più accudirli, realizzando accoglienza per gli stessi presso le strutture messe a disposizione per l’associazione. Per un corretto raggiungimento di sensibilizzazione, gli affidi degli animali dovranno essere effettuati in località italiane accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato degli stessi:
- di realizzare con gli Enti pubblici programmi educativi e di informazione da svolgere anche nelle scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
4.2 L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente previa autorizzazione della Stessa;
4.3 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività:
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
4.4 L’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
SOCI
Articolo 5
5.1 Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, mediante inoltro di domanda scritta presentata al Presidente sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può vagliare anche l’adesione di persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso o religione, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione, nella domanda di ammissione l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.
5.2 Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa, a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
Hanno diritto di voto in assemblea, senza regime preferenziale per categoria, i Soci di maggiore età che abbiano versato la quota associativa almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa;
Ogni Socio ha il diritto di farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, non è ammessa più di una delega a persona;
Nel calcolo dei Soci iscritti non si tiene conto dei Soci Onorari;
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione;
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione, prestano la loro opera gratuitamente a favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo;
La quota associativa non è rimborsabile e non è trasmissibile;
5.3 i soci si dividono in:
- Soci Fondatori, le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del presente Statuto;
- Soci Ordinari, le persone che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Onorari, le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione;
5.4 La qualità di Socio si perde:
- Per mancato pagamento della quota sociale in corso;
- Per mancata attuazione delle prestazioni programmate;
- Per dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari, per persistente violazione degli obblighi statutari e regolamenti annessi; per danni morali e materiali arrecati all’Associazione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 20 giorni, sul quale decidono in via definitiva i Probiviri;
- Per decesso.
Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 6
Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Probiviri (se nominati);
- e) i Sindaci (se nominati).
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 7
7.1 L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e con le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto impegna tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed è il massimo organo deliberante;
7.2 L’Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’ Associazione, dal Consiglio direttivo o da un decimo dei soci;
7.3 La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione inviata 20 giorni prima della data della riunione (raccomandata, lettera soci, fax, e-mail) o consegnata a mano e mediante affissione presso la sede dell’Associazione almeno 8 giorni prima.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche un’ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;
7.4 L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice - Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente.
Il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione, la validità delle deleghe e il diritto di intervenire;
7.5 Hanno diritto di voto e di intervenire i soci in regola con il versamento della quota sociale come al punto 5.2. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega a persona;
7.6 Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti;
7.7 L’Assemblea straordinaria va convocata per le modifiche del presente Statuto, o per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sia in assemblea ordinaria sia straordinaria, le deleghe devono essere presentate al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea;
7.8 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere tra i Soci i Sindaci ed eventuali Probiviri;
- fissare l’ammontare della quota associativa;
- approvare i programmi e il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare gli organi sociali;
- modificare, revocare i regolamenti interni;
7.9 L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
-deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
-deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 8
8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo si reputa decaduto e il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni;
8.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese su invito del Presidente e ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del consiglio stesso.
Ogni membro del consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, e-mail oppure consegnata a mano. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo dell’adunanza;
8.3 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive è considerato decaduto.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio deciso tra i presenti dello stesso;
Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i Sindaci;
8.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione;
8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per la gestione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di aprile; di sottoporre all’assemblea le quote sociali annuali stabilite;
8.6 Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per problemi inerenti allo svolgimento del gruppo stesso;
8.7 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Al Tesoriere spetta tenere e aggiornare i libri contabili dell’Associazione;
8.8 Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare eventuali regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita associativa.
Detti regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
8.9 E’ di pertinenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci, In particolare compete al consiglio:
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre la previsione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione, l’esclusione e circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- tenere debitamente aggiornati i soci sulle attività e delibere dell’Associazione, utilizzando i metodi più opportuni.
IL PRESIDENTE
Articolo 9
9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo;
9.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e dai privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
9.3 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente ha i poteri dell’ordinaria amministrazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In caso di impedimento, assenza o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente, che di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblichi uffici, con la sua firma fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente;
9.4 Il Presidente è responsabile, solidamente con il consiglio direttivo, anche agli affetti legali, di ogni manifestazione promossa e patrocinata dall’Associazione e di eventuali pubblicazioni edite a cura della stessa;
9.5 In particolare compete al Presidente:
- convocare le riunioni di consiglio direttivo e le assemblee ordinaria e straordinaria;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sulle attività dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità.
PATRIMONIO ED ENTRATE
Articolo 10
10.1 Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione;
- erogazioni, donazioni, lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eventuali avanzi di esercizio;
10.2 Le entrate economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta, saranno costituite da:
-quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
-rimborsi e/o contributi provenienti da organismi nazionali e internazionali;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
-donazioni o lasciti testamentari;
-contributi dello Stato, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente, al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
-donazioni, lasciti o rimborsi pervenuti da enti pubblici o associazioni;
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui alla legge n. 266/1991 e successive modifiche;
10.3 Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni;
10.4 L’esercizio sociale dell’Associaizone ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all’assemblea la relazione nonchè il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso;
10.5 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, ache in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
PROBIVIRI
Articolo 11
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere tra i soci i Probiviri, in numero massimo di tre persone, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e i provvedimenti in merito all’espulsione dei Soci.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
SINDACI
Articolo 12
I Sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di tre membri, sono eletti tra i soci e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.
I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, svolgono le seguenti funzioni:
- verificano la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verificano periodicamente la cassa, i documenti delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale in apposito registro;
- verificano il rendiconto consuntivo e preventivo annuale prima che venga presentato all'Assemblea;
- redigono commento sul rendiconto;
- Il collegio dei Sindaci si considera decaduto qualora venga a mancare la maggioranza degli stessi causa dimissioni o altro. Il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per il rinnovo delle cariche a Sindaco. I nuovi eletti rimarranno in carica sino allo scadere del termine che sarebbe stato per i Sindaci decaduti.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 13
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno con la chiusura dello stesso. Verrà redatto Il bilancio che sarà da presentare all’Assemblea per l’approvazione entro il mese di aprile dell’anno successivo.
SCIOGLIMENTO
Articolo 14
La durata dell’associazione è illimitata, ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’assemblea straordinaria appositamente convocata che dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede alla nomina di un liquidatore secondo quanto stabilito dalla legge 266/91.
NORME FINALI
Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.